(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 27)
                              Art. 27. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°,  e
           L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). 
 
 
  Entro il trentesimo giorno successivo a quello della  pubblicazione
del decreto  di  convocazione  dei  comizi  elettorali,  a  cura  del
Sindaco, sono preparati  i  certificati  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali che  devono  essere  consegnati  agli  elettori  entro  il
quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del
decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione,  la  sezione
alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il  giorno
e l'ora della votazione e reca un  tagliando,  che  e'  staccato  dal
presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio
del voto. 
  Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato e'
effettuata  a  domicilio   ed   e'   constatata   mediante   ricevuta
dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo
servizio con lui convivente. 
  Quando il certificato sia rifiutato o la  persona,  alla  quale  e'
fatta la consegna, non possa o non  voglia  rilasciare  ricevuta,  il
messo redige apposita dichiarazione. 
  Per gli elettori residenti fuori del  Comune,  i  certificati  sono
rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune  di
loro residenza, se questa sia conosciuta. 
  Per i militari delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti  a  corpi
militarmente organizzati al servizio dello Stato,  i  quali  prestino
servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti
dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del  decreto  di
convocazione dei comizi  elettorali,  devono  richiedere  al  Sindaco
competente la trasmissione dei certificati elettorali, per  eseguirne
poi, immediatamente, la consegna agli interessati.