Art. 27. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che e' staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato e' effettuata a domicilio ed e' constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale e' fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta. Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.