(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 28)
                              Art. 28. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°,  e  L.
             16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°). 
 
 
  Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente,  i  certificati
elettorali,  possono  personalmente  ritirarli,   a   decorrere   dal
quindicesimo giorno  precedente  quello  della  elezione,  fino  alla
chiusura delle operazioni di votazione,  presso  l'Ufficio  comunale,
che  all'uopo  rimarra'  aperto  quotidianamente,  anche  nei  giorni
festivi, almeno dalle  ore  9  alle  ore  19,  e,  nei  giorni  della
votazione, per tutta  la  durata  delle  relative  operazioni.  Della
consegna si fa annotazione in apposito registro. 
  Se un certificato sia smarrito o divenuto  inservibile,  l'elettore
ha diritto, presentandosi  personalmente  fino  alla  chiusura  delle
operazioni di votazione, e previa annotazione in  apposito  registro,
di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di  speciale  contrassegno,
sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. 
  Qualora i certificati elettorali  non  siano  distribuiti  o  siano
distribuiti   irregolarmente,   il   presidente   della   Commissione
elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un
commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione  dei
certificati.