Art. 28. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°). Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.