(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 29)
Art. 29.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19).
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le
liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni
prima della data di convocazione dei comizi.