Art. 3. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.