(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 3)
                               Art. 3. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). 
 
 
  L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla
tabella A allegata al presente testo unico,  e'  effettuata  -  sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica,
promosso dal Ministro per l'interno, da  emanarsi  contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi.