(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 30)
                              Art. 30. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
    artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). 
 
 
  Nelle ore antimeridiane del giorno  che  precede  le  elezioni,  il
Sindaco provvede a far  consegnare  al  presidente  di  ogni  Ufficio
elettorale di sezione: 
    1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
    2)  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della  sezione,
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un  estratto
di tale lista, autenticato  in  ciascun  foglio  dal  Sindaco  e  dal
segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 
    3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato  di
voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a  norma  dell'art.
51; 
    4) tre copie del manifesto  contenente  le  liste  del  candidati
della circoscrizione: una copia rimane  a  disposizione  dell'Ufficio
elettorale  e  le  altre  devono  essere  affisse  nella  sala  della
votazione; 
    5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
    6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a  norma
dell'art. 25, secondo comma; 
    7) il pacco delle  schede  che  al  Sindaco  e'  stato  trasmesso
sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro  esterno
del numero delle schede contenute; 
    8) due urne del tipo descritto nell'art. 32; 
    9) due cassette o  scatole  per  la  conservazione  delle  schede
autenticate da consegnare agli elettori; 
    10) un congruo numero di matite copiative per la espressione  del
voto.