(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 31)
                              Art. 31. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 16). 
 
 
  Le schede sono di carta consistente, di tipo unico  e  di  identico
colore  per  ogni  Collegio;  sono  fornite  a  cura  del   Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello  descritto
nelle tabelle  B,  C  ed  H,  allegate  al  presente  testo  unico  e
riproducono  in  facsimile  i  contrassegni   di   tutte   le   liste
regolarmente  presentate  nella  circoscrizione,  secondo  il  numero
progressivo di cui all'art. 24, n. 1. 
  Accanto ad  ogni  singolo  contrassegno  sono  tracciate  le  linee
orizzontali in numero pari  a  quello  dei  voti  di  preferenza  che
l'elettore ha facolta' di  esprimere  per  i  candidati  della  lista
votata. Sono vietati altri segni o indicazioni. 
  Le schede  devono  pervenire  agli  Uffici  elettorali  debitamente
piegate.