Art. 31. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16). Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.