Art. 32. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E ed F allegate al presente testo unico. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.