(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 32)
                              Art. 32. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). 
 
 
  I bolli delle sezioni, di  tipo  identico,  con  numerazione  unica
progressiva conforme al modello descritto nella tabella  D,  allegata
al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. 
  Le  urne,  fornite  dal   Ministero   stesso,   devono   avere   le
caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle
E ed F allegate al presente testo unico. 
  In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.