(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 33)
                              Art. 33. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 17). 
 
 
  Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei  comizi,  il  Sindaco  od  un  assessore  da  lui  delegato,  con
l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono
stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per
l'arredamento delle varie sezioni. 
  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  precedente,  ogni
elettore puo' ricorrere al Prefetto, perche', ove  ne  sia  il  caso,
provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito  commissario,  le
operazioni di cui al comma precedente. 
  La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il  pacco
delle schede di votazione, i  plichi  sigillati  contenenti  i  bolli
delle sezioni, non oltre il terzo  giorno  antecedente  quello  della
elezione.