(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 34)
                              Art. 34. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L.
             16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). 
 
 
  In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di
un presidente, di  cinque  scrutatori,  di  cui  uno,  a  scelta  del
presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.