Art. 34. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.