(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 35)
                              Art. 35. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo  periodo  e
comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2°
                               e 3°). 
 
 
  La nomina dei presidenti  di  seggio  deve  essere  effettuata  dal
Presidente della Corte d'appello competente per territorio  entro  il
trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati,
gli  avvocati  e  procuratori  dell'Avvocatura   dello   Stato,   che
esercitano il loro  ufficio  nel  distretto  della  Corte  stessa  e,
occorrendo,  tra  gli  impiegati  civili  a  riposo,   i   funzionari
appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a  giudizio  del
Presidente  medesimo,   siano   idonei   all'ufficio,   esclusi   gli
appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38. 
  L'enumerazione di queste categorie, salvo  quella  dei  magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione. 
  Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello,  e'  tenuto  al
corrente, con le norme  da  stabilirsi  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia d'accordo con quello dell'interno,  un  elenco  di  persone
idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 
  Entro il ventesimo giorno precedente  quello  della  votazione,  il
Presidente della Corte d'appello trasmette ad  ogni  Comune  l'elenco
dei presidenti designati alle rispettive sezioni  elettorali,  con  i
relativi  indirizzi,  dando  tempestiva   notizia   delle   eventuali
successive variazioni. 
  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  che   sopravvenga   in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la
presidenza il Sindaco o un suo delegato. 
  Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri,
vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari  per  mezzo  dei
rispettivi  capi   gerarchici;   agli   altri   designati,   mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari  di  Pretura  o
dagli uscieri degli Uffici di conciliazione o dai messi comunali.