(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 37)
                               Art. 37 
         (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1°). 
 
 
  Il  segretario  del  seggio  e'  scelto,  prima   dell'insediamento
dell'Ufficio elettorale, dal presidente di  esso,  fra  gli  elettori
residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere  preferibilmente
nelle categorie seguenti: 
    1) funzionari appartenenti al personale delle  Cancellerie  degli
Uffici giudiziari; 
    2) notai; 
    3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 
    4) ufficiali giudiziari.