Art. 37 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1°). Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti: 1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli Uffici giudiziari; 2) notai; 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 4) ufficiali giudiziari.