(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 38)
                              Art. 38. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). 
 
 
  Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale  di
sezione, di scrutatore e di segretario: 
    a) coloro che, alla data  delle  elezioni,  abbiano  superato  il
settantesimo anno di eta'; 
    b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'interno,  delle  poste  e
telecomunicazioni e dei trasporti; 
    c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
    d) i medici provinciali,  gli  ufficiali  sanitari  ed  i  medici
condotti; 
    e) i segretari comunali ed i dipendenti  dei  Comuni,  addetti  o
comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
    f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.