Art. 39. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 24, ultimo comma, 25, ultimo comma, 26, secondo comma, e 27, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 21). Al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal Comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 3000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il Comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dallo Stato.