(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 39)
                              Art. 39. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 24,  ultimo  comma,  25,  ultimo
comma, 26, secondo comma, e 27, e L. 16 maggio  1956,  n.  493,  art.
                                21). 
 
 
  Al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal
Comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario giornaliero di  lire
3000 al lordo delle  ritenute  di  legge,  oltre  il  trattamento  di
missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che  spetta
ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.
Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto,  il
trattamento di missione inerente al grado rivestito. 
  A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il Comune,  nel  quale
ha  sede  l'Ufficio   elettorale,   deve   corrispondere   l'onorario
giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge,  oltre  il
trattamento di missione, se dovuto,  nella  misura  corrispondente  a
quella  che  spetta   ai   funzionari   di   grado   7°   dei   ruoli
dell'Amministrazione dello Stato.  Ai  funzionari  statali  di  grado
superiore al  7°  spetta,  se  dovuto,  il  trattamento  di  missione
inerente al grado rivestito. 
  Le spese per il trattamento di missione  e  l'onorario  corrisposti
dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed  ai  segretari
sono rimborsate dallo Stato.