(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 4)
                               Art. 4. 
               (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 3). 
 
 
  L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun  cittadino  puo'
sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. 
  Ogni elettore dispone di un voto di lista. 
  Egli ha facolta' di attribuire preferenze, per determinare l'ordine
dei candidati compresi nella  lista  votata,  nei  limiti  e  con  le
modalita' stabiliti dal presente testo unico.