(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 40)
                              Art. 40. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                         art. 18, comma 1°). 
 
 
  L'ufficio  di  presidente,  di  scrutatore  e  di   segretario   e'
obbligatorio per le persone designate. 
  Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il
presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. 
  Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i  rappresentanti  di  lista,
sono considerati, per  ogni  effetto  di  legge,  pubblici  ufficiali
durante l'esercizio delle loro funzioni.