(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 41)
                              Art. 41. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                         art. 19, comma 2°). 
 
 
  Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni,  il  presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli  scrutatori  e  il
segretario e invitando ad  assistere  alle  operazioni  elettorali  i
rappresentanti delle liste dei candidati. 
  Se tutti o alcuno degli scrutatori non  siano  presenti  o  ne  sia
mancata  la  designazione,  il  presidente  chiama  in   sostituzione
alternativamente  l'anziano  e  il  piu'  giovane  tra  gli  elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano  rappresentanti
di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle  cause
di esclusione di cui all'art. 38.