(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 43)
                              Art. 43. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). 
 
 
  Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49,  50  e  51,
possono entrare nella sala dell'elezione soltanto  gli  elettori  che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. 
  E'  assolutamente  vietato  portare  armi  o  strumenti   atti   ad
offendere.