(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 45)
                              Art. 45. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
           artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). 
 
 
  Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente,  dopo
aver  preso  nota  sulla  lista  sezionale  degli  elettori  compresi
nell'elenco di cui all'art. 30,  n.  3,  estrae  a  sorte  il  numero
progressivo di ogni gruppo di 100  schede,  le  quali  devono  essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. 
  Il presidente apre  il  pacco  delle  schede  e  distribuisce  agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti nella sezione. 
  Lo  scrutatore  scrive  il  numero  progressivo  sull'appendice  di
ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore  della
scheda stessa. 
  Durante le operazioni di cui al  presente  articolo,  nessuno  puo'
allontanarsi dalla sala. 
  Nel processo verbale si fa menzione della serie di  schede  firmate
da ciascun scrutatore. 
  Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e,  sotto  la
sua personale responsabilita', provvede alla  custodia  delle  schede
rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. 
  Compiute queste operazioni,  il  presidente  rimanda  le  ulteriori
operazioni alle ore sei del giorno seguente,  affidando  la  custodia
delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate  e
dei documenti alla Forza pubblica.