(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 46)
                              Art. 46. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 35, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
               art. 23, ultimo comma, e 28, comma 1°). 
 
 
  Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione,  il
presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione
dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente  il  bollo
della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del
numero indicato nel bollo. 
  Imprime il bollo a tergo  di  ciascuna  scheda,  riponendole  tutte
nella stessa cassetta. Quindi, prende nota sulla lista  sezionale,  a
fianco dei relativi nominativi, degli elettori  compresi  nell'elenco
di cui all'art. 50, ultimo comma. 
  Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.