Art. 46. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 35, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23, ultimo comma, e 28, comma 1°). Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta. Quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.