Art. 47. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.