(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 47)
                              Art. 47. 
       (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). 
 
 
  Ha diritto di votare chi e' iscritto  nelle  liste  degli  elettori
della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e
51. 
  Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti  una  sentenza  che  lo
dichiara elettore della circoscrizione.