(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 49)
                              Art. 49. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). 
 
 
  I  militari  delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti   a   corpi
organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono  ammessi  a
votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. 
  Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in
soprannumero agli  elettori  iscritti  nella  relativa  lista  e  con
precedenza, previa esibizione  del  certificato  elettorale,  e  sono
iscritti in una lista aggiunta. 
  E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali. 
  L'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura  del
presidente.