Art. 49. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. L'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.