(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 5)
                               Art. 5. 
               (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). 
 
 
  L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale  delle  liste
elettorali, la ripartizione dei Comuni in  sezioni  elettorali  e  la
scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle
disposizioni della legge  7  ottobre  1947,  n.  1058,  e  successive
modificazioni.