(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 50)
                              Art. 50. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). 
 
 
  I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco  sono  ammessi  a
votare nel Comune ove si trovano. 
  Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del
Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle  relative
liste, previa esibizione del certificato  elettorale,  corredato  dai
seguenti documenti: 
    a)  certificato  del  comandante  del  porto  attestante  che  il
marittimo si trova nel porto stesso  per  motivo  di  imbarco  ed  e'
nell'impossibilita' di recarsi a votare nel Comune di residenza; 
    b) certificato del Sindaco del Comune, di  cui  al  primo  comma,
attestante l'avvenuta  notifica  telegrafica,  da  parte  del  Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della  votazione,  al
Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della
volonta' espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si  trova
per causa di imbarco. 
  I predetti elettori sono iscritti,  a  cura  del  presidente  della
sezione,  nella  stessa  lista  aggiunta  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo precedente. 
  I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal  secondo  comma,
compileranno gli elenchi  dei  marittimi  che  hanno  tempestivamente
espresso la volonta' di votare nel Comune ove si trovano per causa di
imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima  dell'inizio
delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota,
a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.