(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 51)
                              Art. 51. 
      (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). 
 
 
  I degenti in ospedali e case di cura  sono  ammessi  a  votare  nel
luogo di ricovero. 
  A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre  il
terzo giorno antecedente la data  della  votazione,  al  Sindaco  del
Comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti,  una  dichiarazione
attestante la volonta' di esprimere il voto nel  luogo  di  cura.  La
dichiarazione,  che  deve  espressamente  indicare  il  numero  della
sezione alla quale  l'elettore  e'  assegnato  e  il  suo  numero  di
iscrizione  nella  lista  elettorale  di  sezione,   risultanti   dal
certificato elettorale,  deve  recare  in  calce  l'attestazione  del
direttore sanitario  del  luogo  di  cura,  comprovante  il  ricovero
dell'elettore  nell'Istituto,  ed   e'   inoltrata   al   Comune   di
destinazione per  il  tramite  del  direttore  amministrativo  o  del
segretario dell'Istituto stesso. 
  Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: 
    a) ad includere  i  nomi  dei  richiedenti  in  appositi  elenchi
distinti per  sezioni:  gli  elenchi  sono  consegnati,  nel  termine
previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione,  il  quale,
all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede  a  prenderne
nota sulla lista elettorale sezionale; 
    b)  a  rilasciare  immediatamente  ai  richiedenti,   anche   per
telegramma, un'attestazione dell'avvenuta  inclusione  negli  elenchi
previsti dalla lettera a).