(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 52)
                              Art. 52. 
           (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). 
 
 
  Negli ospedali e nelle  case  di  cura  con  almeno  200  letti  e'
istituita una sezione elettorale per ogni 500  letti  o  frazione  di
500. 
  Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni  ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura
del  presidente  del  seggio:  alle  sezioni   ospedaliere   possono,
tuttavia, essere assegnato, in sede di revisione annuale delle liste,
gli elettori facenti parte del personale di assistenza  dell'Istituto
che ne facciano domanda. 
  Nel caso  di  contemporaneita'  delle  elezioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, il  presidente  prende  nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto  per  una  delle  due
elezioni.