(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 53)
                              Art. 53. 
        (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). 
 
 
  Negli ospedali e case di cura minori, il voto  degli  elettori  ivi
ricoverati viene raccolto,  durante  le  ore  in  cui  e'  aperta  la
votazione,  dal  presidente  della  sezione  elettorale   nella   cui
circoscrizione e' posto il luogo di cura,  con  l'assistenza  di  uno
degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del  segretario
ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono
stati designati, che ne facciano richiesta. Il  presidente  cura  che
sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. 
  Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le  modalita'
di cui all'articolo precedente,  dal  presidente  in  apposita  lista
aggiunta da allegare a quella della sezione. 
  Le schede votate sono raccolte e custodite  dal  presidente  in  un
plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei
deputati e del Senato contemporanee, e  sono  immediatamente  portate
alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle  urne  destinate
alle votazioni, previo riscontro del loro  numero  con  quello  degli
elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.