(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 54)
                              Art. 54. 
         (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). 
 
 
  Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non  possono  votare  se
non previa esibizione, oltre che del  certificato  elettorale,  anche
della attestazione di cui alla lettera b) del terzo  comma  dell'art.
51 che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata  al
talloncino di controllo del certificato elettorale.