Art. 57. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25). Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identita' o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche: a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio e' in grado di accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 104. L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.