(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 57)
                              Art. 57. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 25). 
 
 
  Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a  votare
nell'ordine  di  presentazione.  Essi   devono   esibire   la   carta
d'identita' o  altro  documento  d'identificazione  rilasciato  dalla
pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal  caso,
nell'apposita  colonna  d'identificazione,  sulla  lista  autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli  estremi
del documento. 
  Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche: 
    a)  le  carte   di   identita'   e   gli   altri   documenti   di
identificazione, indicati nel comma precedente,  scaduti,  purche'  i
documenti stessi  risultino  sotto  ogni  altro  aspetto  regolari  e
possano assicurare la precisa identificazione del votante; 
    b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione  nazionale
ufficiali  in  congedo  d'Italia,  purche'  munite  di  fotografia  e
convalidate da un Comando militare; 
    c)  le  tessere  di  riconoscimento   rilasciate   dagli   Ordini
professionali, purche' munite di fotografia. 
  In mancanza d'idoneo documento d'identificazione,  uno  dei  membri
dell'Ufficio  che  conosca  personalmente   l'elettore   ne   attesta
l'identita',  apponendo   la   propria   firma   nella   colonna   di
identificazione. 
  Se nessuno dei membri dell'Ufficio e' in grado di  accertare  sotto
la  sua  responsabilita'  l'identita'  dell'elettore,   questi   puo'
presentare un altro elettore del Comune,  noto  all'Ufficio,  che  ne
attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma
il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 104. 
  L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma  nella
colonna di identificazione. 
  In  caso  di  dubbi  sulla  identita'  degli  elettori,  decide  il
presidente a norma dell'art. 66.