(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 59)
                              Art. 59. 
  (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 1°, 2°, 8° e 11°). 
 
 
  Una scheda valida rappresenta un voto di lista. 
  L'elettore  puo'  manifestare  la  preferenza  esclusivamente   per
candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze e' di
tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da  16  in
poi. 
  Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando  l'elettore
intenda attribuirlo ai candidati  che,  per  effetto  dell'ordine  di
precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa  alla  lista
votata. 
  Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato
con la chiarezza necessaria a distinguerlo da  ogni  altro  candidato
della stessa lista.