Art. 59. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 1°, 2°, 8° e 11°). Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 24, siano in testa alla lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.