(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 6)
                               Art. 6. 
               (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). 
 
 
  Sono eleggibili a deputati gli elettori  che  abbiano  compiuto  il
venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.