(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 60)
                              Art. 60. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°,  10°  e
             12° e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 26). 
 
 
  Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa,
nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della  lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati  preferiti,
compresi nella lista medesima. In caso di identita'  di  cognome  tra
candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome  e,  ove  occorra,
data e luogo di nascita. 
  Qualora il candidato abbia due cognomi,  l'elettore,  nel  dare  la
preferenza,  puo'  scriverne  uno  dei  due.  La   indicazione   deve
contenere, a tutti gli effetti, entrambi  i  cognomi  quando  vi  sia
possibilita' di confusione fra piu' candidati. 
  Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente  in
uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno  votato,
che si riferiscano a candidati della lista votata. 
  Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono
inefficaci. 
  Sono, altresi', inefficaci le preferenze per candidati compresi  in
una lista diversa da quella votata. 
  Se l'elettore non abbia indicato alcun  contrassegno  di  lista  ma
abbia scritto una o piu'  preferenze  per  candidati  compresi  tutti
nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla  quale
appartengono i preferiti. 
  Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno  di  lista,  ma
abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto di  tali  liste,  il  voto  e'  attribuito  alla  lista  cui
appartengono i candidati indicati. 
  Le preferenze espresse in eccedenza  al  numero  stabilito  per  il
Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.