Art. 60. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°, 10° e 12° e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 26). Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresi', inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.