(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 62)
Art. 62.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43).
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non
e' piu' ammesso al voto.