(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 62)
                              Art. 62. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). 
 
 
  Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente  dell'Ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e  l'elettore  non
e' piu' ammesso al voto.