(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 63)
                              Art. 63. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). 
 
 
  Se  un  elettore  riscontra  che   la   scheda   consegnatagli   e'
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,  l'abbia
deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda,  restituendo
pero' la prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il presidente
vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. 
  Il presidente deve  immediatamente  sostituire  nella  cassetta  la
seconda  scheda  consegnata  all'elettore  con  un'altra,  che  viene
prelevata dal pacco delle schede  residue  e  contrassegnata  con  lo
stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma
dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo  comma
dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova scheda.