(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 64)
                              Art. 64. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 45 e 48, L. 6 febbraio  1948,  n.
29, art. 26, comma 5° e 6°, e L. 16 maggio 1956,  n.  493,  art.  28,
                         comma 1°, 2° e 3°). 
 
 
  Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte  le
sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei
locali del seggio sono  ammessi  a  votare  anche  oltre  il  termine
predetto. 
  Il presidente rinvia quindi la votazione  alle  ore  7  del  giorno
successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o
scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte  le
carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 
  Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti  gli  estranei  al
seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa  in  modo  che
nessuno possa entrarvi. A tal fine il  presidente,  coadiuvato  dagli
scrutatori, si assicura che tutte le finestre  e  gli  accessi  della
sala,  esclusa  la  porta  o  le  porte  d'ingresso,   siano   chiusi
dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di  segnalazione  di  ogni
fraudolenta  apertura;  provvede,   indi,   a   chiudere   saldamente
dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli  stessi
mezzi precauzionali. 
  Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della  sala
alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 
  E' tuttavia consentito ai rappresentanti di  lista  di  trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.