(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 65)
                              Art. 65. 
(L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7°, e L. 16  maggio  1956,
                  n. 493, art. 28, comma 1° e 2°). 
 
 
  Alle ore 7  del  giorno  successivo,  il  presidente,  ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi  precauzionali  apposti
agli accessi della sala e  dei  sigilli  delle  urne  e  dei  plichi,
dichiara  riaperta  la  votazione  che   prosegue   fino   alla   ore
quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali
del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.