Art. 65. (L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, comma 1° e 2°). Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alla ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.