(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 66)
                              Art. 66. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). 
 
 
  Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia  in  via
provvisoria, facendolo  risultare  dal  verbale,  salvo  il  disposto
dell'art. 87, sopra i reclami  anche  orali,  le  difficolta'  e  gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione. 
  Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice
presidente, devono trovarsi sempre presenti  a  tutte  le  operazioni
elettorali.