Art. 66. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.