(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 67)
                              Art. 67. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio  1948,  n.  29,
art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio  1956,  n.  493,  art.  28,  ultimo
                               comma). 
 
 
  Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64  e
65, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte  e  dagli  oggetti
non necessari per lo scrutinio: 
    1) dichiara chiusa la votazione; 
    2)  accerta  il  numero  dei  votanti  risultanti   dalla   lista
elettorale autenticata  dalla  Commissione  elettorale  mandamentale,
dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e  53,  dalla  lista  di  cui
all'art. 52 e dai tagliandi  dei  certificati  elettorali.  Le  liste
devono essere firmate in ciascun foglio da  due  scrutatori,  nonche'
dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato  con  lo
stesso bollo dell'Ufficio. 
  Sul  plico  appongono  la  firma  il  presidente  ed   almeno   due
scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo
vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso
al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta; 
    3) estrae e conta le schede rimaste nella  cassetta  e  riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo  aver  ricevuto  la
scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano  consegnata  una  senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma  dello  scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
Tali  schede,  nonche'  quelle  rimaste  nel  pacco   consegnato   al
presidente dal Sindaco, ed i  tagliandi  dei  certificati  elettorali
vengono, con  le  stesse  norme  indicate  nel  n.  2,  consegnati  o
trasmessi al Pretore del mandamento. 
  Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine  indicato.  Di
esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.