Art. 68. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 1° e 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 28, ultimo comma, e 31, ultimo comma). Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente: 1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati; 3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.