(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 7)
                               Art. 7. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956,  n.  493,
                              art. 2). 
 
 
  Non sono eleggibili: 
    a) i deputati regionali o consiglieri regionali; 
    b) i presidenti delle Giunte provinciali; 
    c) i sindaci dei  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  20.000
abitanti; 
    d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali  di
pubblica sicurezza; 
    e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
    f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della
Sardegna, il Commissario  dello  Stato  nella  Regione  siciliana,  i
prefetti o chi ne fa le veci; 
    g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; 
    h)  gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli   ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato,  nella  circoscrizione  del
loro comando territoriale. 
  Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano  cessate  almeno  180  giorni
prima della data di scadenza del quinquennio di durata  della  Camera
dei deputati. 
  Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da
ogni  atto  inerente  all'ufficio  rivestito,  preceduta,  nei   casi
previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma,  dalla  formale
presentazione delle dimissioni. 
  L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza
dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 
  Il  quinquennio   decorre   dalla   data   della   prima   riunione
dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. 
  In caso di scioglimento anticipato della Camera  dei  deputati,  le
cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se  le  funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi  alla  data
del decreto di scioglimento.