(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 70)
                              Art. 70. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 30). 
 
 
  Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59,  60,  61  e  62,
sono nulli i voti contenuti in  schede  che  presentino  scritture  o
segni tali da far ritenere, in  modo  inoppugnabile,  che  l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto. 
  Sono, altresi', nulli i voti contenuti  in  schede  che  non  siano
quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo
richiesti dagli articoli 45 e 46.