(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 71)
                              Art. 71. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°  e  50,  comma  3°,
 prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). 
 
 
  Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 
    1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87,  sopra  i  reclami  anche  orali,  le
difficolta' e gli incidenti intorno alle  operazioni  della  sezione,
nonche' sulla nullita' dei voti; 
    2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei  voti
contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il  risultato  dello
scrutinio, da' atto del numero dei  voti  di  lista  e  dei  voti  di
preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di  quello  dei
voti  contestati  e   provvisoriamente   non   assegnati,   ai   fini
dell'ulteriore   esame    da    compiersi    dall'Ufficio    centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. 
  I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole  liste
e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione  che
debbono essere dettagliatamente descritti. 
  Le schede corrispondenti ai voti nulli  o  contestati  a  qualsiasi
effetto  e  per  qualsiasi   causa,   siano   stati   questi   ultimi
provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le  carte  relative  ai
reclami ed alle proteste devono essere  immediatamente  vidimate  dal
presidente e da almeno due scrutatori.