(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 72)
                              Art. 72. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio
                       1956, n. 493, art. 32). 
 
 
  Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente  del  seggio
procede alla formazione: 
    a)  del  plico  contenente  le  schede  corrispondenti   a   voti
contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi  causa  e  le  carte
relative ai reclami ed alle proteste; 
    b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; 
    c) del  plico  contenente  le  schede  deteriorate  e  le  schede
consegnate  senza  appendice  o  numero  o  bollo  o   firma,   dello
scrutatore; 
    d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed
una copia delle tabelle di scrutinio. 
  I predetti plichi debbono recare l'indicazione  della  sezione,  il
sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di  lista
presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. 
  I plichi di cui alle lettere a), b) e c)  devono  essere  allegati,
con una copia  delle  tabelle  di  scrutinio,  al  verbale  destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale. 
  Il plico di cui  alla  lettera  d)  deve  essere  depositato  nella
Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75,  e
conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.