(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 73)
                              Art. 73. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49  e  47,
     n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). 
 
 
  Le operazioni di cui all'art.  67  e,  successivamente,  quelle  di
scrutinio devono  essere  iniziate  subito  dopo  la  chiusura  della
votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore  14
del giorno seguente. 
  Se per causa di forza maggiore  l'Ufficio  non  possa  ultimare  le
anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle
ore 14 del martedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere  la
cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite  o  le
schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non  spogliate,  e
chiudere in un plico le schede  residue,  quelle  che  si  trovassero
fuori della  cassetta  o  dell'urna,  le  liste  indicate  nel  n.  2
dell'art.  67  e  tutte  le  altre  carte  relative  alle  operazioni
elettorali. 
  Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi  le  indicazioni
del Collegio e della sezione, il sigillo  col  bollo  dell'Ufficio  e
quello  dei  rappresentanti  di  lista  che  vogliano  aggiungere  il
proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. 
  La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte
annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere  il
quale ne diviene personalmente responsabile. 
  In caso di inadempimento, si applica la disposizione del  penultimo
comma dell'art. 75.