(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 74)
                              Art. 74. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26,  ultimo  comma,  47,  ultimo
     comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma). 
 
 
  Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di  sezione  e'
redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio
e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio  e  dai
rappresentanti delle liste presenti. 
  Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte
dal presente testo unico e deve farsi menzione  di  tutti  i  reclami
presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati  o
non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai  candidati)  e  delle
decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli. 
  Il verbale e' atto pubblico.