(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 76)
                              Art. 76. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1, n. 1, e L. 16 maggio
                       1956, n. 493, art. 34). 
 
 
  L'Ufficio  centrale   circoscrizionale,   costituito   ai   termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore  dal  ricevimento  degli
atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 
    1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni
in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili,
le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74
e 75; 
    2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede  contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo  presenti
le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione,  sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del  verbale  concernente  tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria  del  Comune  dove  ha
sede la sezione. Ove il  numero  delle  schede  contestate  lo  renda
necessario, il Presidente della Corte d'appello o  del  Tribunale,  a
richiesta  del  presidente  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale,
aggrega, ai fini delle operazioni del  presente  numero,  all'Ufficio
stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu'  sollecito
espletamento delle operazioni. 
  Ultimato  il   riesame,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale  fara'  chiudere  per   ogni   sezione   le   schede
riesaminate,  assegnate  e  non  assegnate,  in  unico  plico  che  -
suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio  medesimo  -  verra'
allegato all'esemplare del verbale di cui al comma  quarto  dell'art.
81. 
  Un estratto del verbale  contenente  tali  operazioni  deve  essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.