Art. 76. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34). L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.