(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 77)
                              Art. 77. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 54, comma 1°, n. 2, e  seguenti,
     e 58, ultimo comma, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 35). 
 
 
  Compiute le operazioni di cui  all'articolo  precedente,  l'Ufficio
centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da  uno
o piu' esperti scelti dal presidente: 
    1)  determina  la  cifra  elettorale  di  ogni  lista.  La  cifra
elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di  lista,  compresi
quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna
lista nelle singole sezioni della circoscrizione; 
    2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base  alla  cifra
elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi  assegnati  alla
circoscrizione piu' due,  ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale
circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la  eventuale
parte frazionaria del quoziente. Attribuisce  quindi  ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  risulti  contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che  rimangono  non
assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il
quoziente calcolato come sopra, il numero  dei  seggi  da  attribuire
alle  varie  liste   superi   quello   dei   seggi   assegnati   alla
circoscrizione, le operazioni si  ripetono  con  un  nuovo  quoziente
ottenuto diminuendo di una unita' il divisore; 
    3) stabilisce la somma dei voti residuali di  ogni  lista  e  del
numero  dei  seggi  non  potuti  attribuire  ad  alcuna   lista   per
insufficienza di quoziente o di candidati.  La  determinazione  della
somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i
seggi  assegnati   alla   circoscrizione   vengano   attribuiti.   Si
considerano voti residuali anche quelli  di  liste  che  non  abbiano
raggiunto  alcun  quoziente  ed  i  voti  che,  pur  raggiungendo  il
quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati; 
    4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo  di  estratto
del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero  dei
seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione,  e,  per  ciascuna
lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale,
il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; 
    5) determina la cifra individuale di  ogni  candidato.  La  cifra
individuale di ogni  candidato  e'  data  dalla  somma  dei  voti  di
preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai  sensi
del n. 2) dell'articolo precedente; 
    6) determina la graduatoria dei candidati di  ciascuna  lista,  a
seconda delle rispettive cifre individuali. 
  A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine  di  presentazione
nella lista. 
  L'estratto del verbale di cui al n. 4 viene  trasmesso  all'Ufficio
centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.