Art. 77. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 54, comma 1°, n. 2, e seguenti, e 58, ultimo comma, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 35). Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; 2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' due, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore; 3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati; 4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; 5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente; 6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'estratto del verbale di cui al n. 4 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.