(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 78)
                              Art. 78. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55). 
 
 
  Il   presidente   dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale,    in
conformita' dei risultati  accertati  dall'Ufficio  stesso,  proclama
eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo
la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente  articolo,  quei
candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.