Art. 78. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55). Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.