(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 79)
                              Art. 79. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                      art. 34, comma 1°, n. 2). 
 
 
  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale  pronuncia   provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso  affidate,
salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. 
  Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art.  76,  circa  il
riesame dei voti contestati  e  provvisoriamente  non  assegnati,  e'
vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o  anche
di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste  e
gli incidenti avvenuti nelle sezioni,  di  variare  i  risultati  dei
verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di  sua
competenza. 
  Non puo' essere ammesso nell'aula  dove  siede  l'Ufficio  centrale
circoscrizionale  l'elettore  che  non   presenti   ogni   volta   il
certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio. 
  Nessun elettore puo' entrare armato. 
  L'aula  dev'essere  divisa  in  due  compartimenti  da  un   solido
tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata  con  la  porta
d'ingresso e' riservato  agli  elettori;  l'altro  e'  esclusivamente
riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai  rappresentanti
delle liste dei candidati. 
  Il presidente ha tutti  i  poteri  spettanti  ai  presidenti  delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre,  disporre
che  si  proceda  a  porte  chiuse:  anche  in  tal  caso,  ferme  le
disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare
e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.