(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 80)
                              Art. 80. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57). 
 
 
  Dell'avvenuta proclamazione  il  presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale invia attestato ai  deputati  proclamati  e  ne  da'
immediata notizia alla Segreteria della Camera dei  deputati  nonche'
alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.