Art. 80. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57). Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonche' alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.