Art. 81. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4). Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonche' il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista e' contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato. Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.