(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 81)
                              Art. 81. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                   artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4). 
 
 
  Di tutte le operazioni dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale  si
deve redigere in duplice esemplare il processo  verbale  che,  seduta
stante, dev'essere firmato  in  ciascun  foglio  e  sottoscritto  dal
presidente,  dagli  altri   magistrati,   dal   cancelliere   e   dai
rappresentanti di lista presenti. 
  Nel verbale deve  specificarsi  il  numero  dei  seggi  non  potuti
attribuire ad alcuna  lista  per  insufficienza  di  quoziente  o  di
candidati, nonche' il numero dei voti residuali di ciascuna  lista  e
l'indicazione  del  contrassegno  depositato  presso   il   Ministero
dell'interno, con il quale ogni singola lista e'  contraddistinta,  e
del relativo partito o gruppo politico organizzato. 
  Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i
nomi  dei  candidati  di  ciascuna  lista  non  eletti,   nell'ordine
determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77. 
  Uno degli esemplari del verbale, con i documenti  annessi,  nonche'
tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'Ufficio
centrale alla Segreteria della  Camera  dei  deputati,  la  quale  ne
rilascia ricevuta. 
  L'organo  di  verifica  dei  poteri  accerta  anche,  agli  effetti
dell'art. 86, l'ordine di  precedenza  dei  candidati  non  eletti  e
pronuncia sui relativi reclami. 
  Il secondo esemplare del verbale e'  depositato  nella  Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale.